IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  visti  gli  atti  del
 procedimento suindicato, ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di
 remissione  alla  Corte  costituzionale  degli  atti del procedimento
 medesimo;
   Premesso:
     che  in  data  6  giugno  1996  e'  pervenuta  a  questo  ufficio
 richiesta,  avanzata dal p.m. in sede, di convalida del provvedimento
 del questore di Novara 4 giugno 1996 n. 3 di obbligo di presentazione
 ad  un  ufficio  di  polizia,  ex   art.   7-sexies,   comma   sesto,
 decreto-legge  n.  269/1996  e art. 6, commi terzo e quarto, legge n.
 401/1989 (sostituito dal decreto-legge n.  717/1994,  convertito  con
 modificazioni in legge n. 45/1995), emesso nei confronti di Hysi Eva,
 nata a Tirana il 13 marzo 1975, cittadina albanese, sedicente, con il
 quale viene ordinato alla stessa di presentarsi presso la questura di
 Milano tutti i giorni dalle 21 alle 21,30;
     che  detto  provvedimento  del  questore  di  Novara  si  e' reso
 necessario  onde  poter  acquisire  i  documenti  indispensabili  per
 l'esatta  identificazione  della  Hysi  Eva,  al  fine  di  procedere
 immediatamente all'allontanamento dal territorio  dello  Stato  della
 cittadina  straniera  ai  sensi  dell'art.   5, comma sesto, legge n.
 39/1990, atteso che la cittadina straniera suddetta, gia' espulsa con
 provvedimento  del  prefetto  di  Novara  datato  5  giugno  1995  ed
 accompagnata  alla  frontiera, ha fatto rientro in Italia ed e' stata
 piu' volte fermata perche' priva dei documenti di identificazione;
   Ritenuto:
     che  appare  ammissibile  e  non  manifestamente   infondata   la
 questione  di  legittimita' costituzionale  dell'art. 6, terzo comma,
 legge n.   401/1989 e successive  modificazioni,  in  relazione  agli
 artt. 13 e 24 della  Costituzione;
     che  la medesima questione e' stata sollevata dalla Corte suprema
 di cassazione con ordinanza emessa il    26  ottobre  1995  (Gazzetta
 Ufficiale  15  maggio 1996, ord. n. 462), relativamente alla asserita
 non conformita' alla Costituzione della medesima norma - sebbene  con
 riferimento  al  diverso  caso  della  convalida di provvedimento del
 questore emesso ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, legge n.
 401/1989 - sulla scorta di una motivazione da  intendersi  in  questa
 sede integralmente richiamata;
     che,  in merito all'ammissibilita' della questione stessa, appare
 sussistente la legittimazione di questo g.i.p. a  sollevarla;  atteso
 che  l'attivita'  di  convalida  di  un  provvedimento amministrativo
 incidente  sulla  liberta'  personale,  pur  versandosi  in   ipotesi
 procedimentale  prevista  da normativa speciale, possa e debba essere
 definita quale attivita' giurisdizionale ai fini di cui  all'art.  23
 legge costituzionale n. 87/1953, nonostante la legge preveda nel caso
 specifico una ipotesi di convalida inaudita altera parte;
     che  la  questione  appare  non  manifestamente  infondata  per i
 seguenti motivi: il comb. disp. di cui agli  artt.  5,  comma  sesto,
 legge  n.  416/1989, 7-sexies, comma sesto, decreto-legge n. 269/1996
 e 6, commi terzo e quarto,  legge  n.  401/1989,  prevede  che  nelle
 ipotesi  analoghe  a  quella  sopra  descritta  il g.i.p. c/o pretura
 circondariale sia chiamato, su richiesta del p.m. (da avanzarsi entro
 48 ore dalla notifica), ad esprimersi  (entro  48  ore  dal  deposito
 della  richiesta  del  p.m.)  in  merito  alla convalida o meno di un
 provvedimento del questore, avente formalmente natura amministrativa,
 ma    sostanzialmente    incidente    sulla    liberta'     personale
 dell'interessato, in quanto impositivo dell'obbligo di presentarsi ad
 ufficio  di  polizia con modalita' e frequenza stabiliti dal questore
 stesso; detta convalida viene effettuata dal g.i.p.  inaudita  altera
 parte,  non  essendo  prevista  la  possibilita'  dell'interessato ad
 intervenire nel procedimento stesso, per il quale non  viene  fissata
 alcuna Camera di consiglio.
   In  tal  senso,  appare  sussistere  una  violazione  dei  principi
 costituzionalmente previsti dagli artt. 13 e 24  della  Costituzione,
 atteso  che  la  norma  in  esame  (l'art.  6,  comma terzo, legge n.
 401/1989) prevede la possibilita' di apportare sensibili  limitazioni
 alla  liberta' personale, senza che all'interessato sia garantita una
 sostanziale possibilita' di difesa.
   Evidente appare la violazione dell'art. 24,  secondo  comma,  della
 Costituzione  in quanto, in un procedimento come quello in esame, nel
 quale viene in questione davanti  ad  un  giudice  l'interesse  della
 liberta'   personale,   spetta   sempre   al   soggetto   il  diritto
 all'esercizio di una integrale difesa, diritto che nel caso di specie
 non puo' certo ritenersi soddisfatto dalla  possibilita'  offerta  al
 prevenuto di esperire ricorso per Cassazione, posto che il diritto di
 difesa  e'  costituzionalmente  garantito  in  ogni stato e grado del
 procedimento.
   Deve  ritenersi,  inoltre,  sussistente  la violazione dell'art. 13
 della Costituzione, il quale conferisce alla liberta'  personale,  in
 ogni  sua forma, una primaria importanza ed una propria e particolare
 rilevanza costituzionale, garantendo il diritto ad una  effettiva  ed
 integrale difesa di tale supremo interesse del cittadino in relazione
 ai  procedimenti  che  alla  liberta' si riferiscono, come piu' volte
 ribadito dalla Corte costituzionale stessa;
     che  la  dedotta  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
 certamente  rilevante  ai  fini  della  decisione,  atteso che questo
 giudice non ritiene di poter convalidare un provvedimento restrittivo
 della  liberta'  personale  se  non  in  presenza  di   un   adeguato
 contraddittorio, in ossequio a principi costituzionalmente previsti;
     che  va  conseguentemente  disposta  la  sospensione del presente
 giudizio di  convalida  e  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.