IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il giudice per le indagini preliminari, visti gli atti del procedimento suindicato, ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento medesimo; Premesso: che in data 6 giugno 1996 e' pervenuta a questo ufficio richiesta, avanzata dal p.m. in sede, di convalida del provvedimento del questore di Novara 4 giugno 1996 n. 3 di obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, ex art. 7-sexies, comma sesto, decreto-legge n. 269/1996 e art. 6, commi terzo e quarto, legge n. 401/1989 (sostituito dal decreto-legge n. 717/1994, convertito con modificazioni in legge n. 45/1995), emesso nei confronti di Hysi Eva, nata a Tirana il 13 marzo 1975, cittadina albanese, sedicente, con il quale viene ordinato alla stessa di presentarsi presso la questura di Milano tutti i giorni dalle 21 alle 21,30; che detto provvedimento del questore di Novara si e' reso necessario onde poter acquisire i documenti indispensabili per l'esatta identificazione della Hysi Eva, al fine di procedere immediatamente all'allontanamento dal territorio dello Stato della cittadina straniera ai sensi dell'art. 5, comma sesto, legge n. 39/1990, atteso che la cittadina straniera suddetta, gia' espulsa con provvedimento del prefetto di Novara datato 5 giugno 1995 ed accompagnata alla frontiera, ha fatto rientro in Italia ed e' stata piu' volte fermata perche' priva dei documenti di identificazione; Ritenuto: che appare ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, legge n. 401/1989 e successive modificazioni, in relazione agli artt. 13 e 24 della Costituzione; che la medesima questione e' stata sollevata dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1996, ord. n. 462), relativamente alla asserita non conformita' alla Costituzione della medesima norma - sebbene con riferimento al diverso caso della convalida di provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, legge n. 401/1989 - sulla scorta di una motivazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata; che, in merito all'ammissibilita' della questione stessa, appare sussistente la legittimazione di questo g.i.p. a sollevarla; atteso che l'attivita' di convalida di un provvedimento amministrativo incidente sulla liberta' personale, pur versandosi in ipotesi procedimentale prevista da normativa speciale, possa e debba essere definita quale attivita' giurisdizionale ai fini di cui all'art. 23 legge costituzionale n. 87/1953, nonostante la legge preveda nel caso specifico una ipotesi di convalida inaudita altera parte; che la questione appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi: il comb. disp. di cui agli artt. 5, comma sesto, legge n. 416/1989, 7-sexies, comma sesto, decreto-legge n. 269/1996 e 6, commi terzo e quarto, legge n. 401/1989, prevede che nelle ipotesi analoghe a quella sopra descritta il g.i.p. c/o pretura circondariale sia chiamato, su richiesta del p.m. (da avanzarsi entro 48 ore dalla notifica), ad esprimersi (entro 48 ore dal deposito della richiesta del p.m.) in merito alla convalida o meno di un provvedimento del questore, avente formalmente natura amministrativa, ma sostanzialmente incidente sulla liberta' personale dell'interessato, in quanto impositivo dell'obbligo di presentarsi ad ufficio di polizia con modalita' e frequenza stabiliti dal questore stesso; detta convalida viene effettuata dal g.i.p. inaudita altera parte, non essendo prevista la possibilita' dell'interessato ad intervenire nel procedimento stesso, per il quale non viene fissata alcuna Camera di consiglio. In tal senso, appare sussistere una violazione dei principi costituzionalmente previsti dagli artt. 13 e 24 della Costituzione, atteso che la norma in esame (l'art. 6, comma terzo, legge n. 401/1989) prevede la possibilita' di apportare sensibili limitazioni alla liberta' personale, senza che all'interessato sia garantita una sostanziale possibilita' di difesa. Evidente appare la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto, in un procedimento come quello in esame, nel quale viene in questione davanti ad un giudice l'interesse della liberta' personale, spetta sempre al soggetto il diritto all'esercizio di una integrale difesa, diritto che nel caso di specie non puo' certo ritenersi soddisfatto dalla possibilita' offerta al prevenuto di esperire ricorso per Cassazione, posto che il diritto di difesa e' costituzionalmente garantito in ogni stato e grado del procedimento. Deve ritenersi, inoltre, sussistente la violazione dell'art. 13 della Costituzione, il quale conferisce alla liberta' personale, in ogni sua forma, una primaria importanza ed una propria e particolare rilevanza costituzionale, garantendo il diritto ad una effettiva ed integrale difesa di tale supremo interesse del cittadino in relazione ai procedimenti che alla liberta' si riferiscono, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale stessa; che la dedotta questione di legittimita' costituzionale e' certamente rilevante ai fini della decisione, atteso che questo giudice non ritiene di poter convalidare un provvedimento restrittivo della liberta' personale se non in presenza di un adeguato contraddittorio, in ossequio a principi costituzionalmente previsti; che va conseguentemente disposta la sospensione del presente giudizio di convalida e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.